Al fine di non turbare le operazioni degli uffici elettorali di sezione e l’espressione del voto, si ricorda che la Legge Regionale n. 28/2007, all’art. 75 impone il cosiddetto “silenzio elettorale”.
Di conseguenza, nel giorno antecedente ed in quelli della votazione (da sabato 1° aprile a lunedì 3 aprile), sono vietati:
- la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda referendaria;
- la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
La chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 31 marzo 2023.
Si ricorda altresì, che nei giorni della votazione sono vietati:
- ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali;
- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale (D. L. n. 807/1984, art. 9 bis);
- la diffusione di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori (L. n. 28/2000, art. 8, comma 1).