Silenzio elettorale

Al fine di non turbare le operazioni degli uffici elettorali di sezione e l’espressione del voto, si ricorda che la Legge Regionale n. 28/2007, all’art. 75 impone il cosiddetto “silenzio elettorale”.

Di conseguenza, nel giorno antecedente ed in quelli della votazione (da sabato 1° aprile a lunedì 3 aprile),  sono vietati:

  • la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda referendaria;
  • la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  • i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

La chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 31 marzo 2023.

Si ricorda altresì, che nei giorni della votazione sono vietati:

  • ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali;
  • la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale (D. L. n. 807/1984, art. 9 bis);
  • la diffusione di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori (L. n. 28/2000, art. 8, comma 1).

Ultima modifica 29 Marzo 2023